Si pubblica qui di seguito una sintesi delle novità sulla normativa antincendio, che saranno operative ad ottobre 2022.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 2 settembre 2021 (1), ha definito:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro sia nell’ordinario esercizio dell’attività, che in caso di emergenza;
2) le modalità di designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento dello stesso;
3) i requisiti dei docenti dei corsi di formazione.

Il decreto in questione entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 – dopo un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – ed abrogherà, a partire da quella data, gli articoli del decreto ministeriale 10 marzo 1998 corrispondenti alle disposizioni regolate dal nuovo decreto (2).

Gestione della sicurezza antincendio per le attività in condizioni ordinarie di esercizio ed in caso di emergenza

In ogni luogo di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei e mobili (3) e delle aziende a rischio di incidente rilevante (4), dal 4 ottobre 2022 dovranno essere adottate, in funzione delle risultanze della valutazione dei rischi di incendio:
-) misure per la gestione della sicurezza antincendio in condizioni ordinarie di esercizio delle attività, sulla base delle indicazioni dell’allegato I al decreto 2 settembre 2021;
-) misure per la gestione della sicurezza antincendio in condizioni di emergenza, sulla base delle indicazioni dell’allegato II al medesimo decreto.

Le misure di cui all’allegato II dovranno essere contenute in un piano di emergenza obbligatoriamente redatto per i luoghi di lavoro
-) ove sono occupati dieci o più lavoratori;
-) aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di cinquanta persone;
-) che rientrano tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi – certificato di prevenzione incendi o SCIA di prevenzione incendi (5);

Nei luoghi di lavoro diversi da quelli sopra elencati (siti con meno di 10 dipendenti, siti aperti al pubblico con presenza di persone inferiore a 50, siti non soggetti alla normativa di prevenzione incendi), non è obbligatorio il piano di emergenza, ma le misure per la gestione della sicurezza antincendio devono comunque essere adottate e riportate nel documento di valutazione dei rischi (6) o nel documento di valutazione dei rischi semplificato sulla base delle procedure standardizzate (7).

La previsione della definizione delle procedure per la gestione della sicurezza antincendio di cui al decreto 2 settembre 2021 non si applica
-) ai cantieri temporanei o mobili (3);
-) alle aziende rientranti nelle disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti (4).

Misure per la gestione della sicurezza antincendio in condizioni ordinarie di esercizio delle attività (Allegato I)
L’allegato I al decreto 2 settembre 2021 – “Criteri della sicurezza antincendio in esercizio”, definisce:
-) i contenuti dell’informazione e della formazione di tutti i lavoratori, inclusi gli appaltatori, relativamente alla gestione della sicurezza antincendio sulla base della valutazione dei rischi di incendio e di esplosione effettuata per ciascun sito produttivo (misure di prevenzione e di protezione adottate nel luogo di lavoro, ubicazione delle vie di esodo, procedure da adottare in caso di incendio, nominativi degli addetti antincendio e del RSPP);
-) le modalità di preparazione all’emergenza, prevedendo che i lavoratori partecipino alle esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale e che tale addestramento riguardi le procedure di esodo e di primo intervento; in caso di siti produttivi con più datori di lavoro l’esercitazione deve essere coordinata tra tutti i soggetti.

Misure per la gestione della sicurezza antincendio in condizioni di emergenza (Allegato II)
L’allegato II al decreto 2 settembre 2021 – “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza”, definisce:
-) i contenuti del piano di emergenza (caratteristiche dei luoghi, vie di esodo, modalità di rilevazione dell’incendio e di diffusione dell’allarme, addetti antincendio e loro dislocazione e compiti durante l’emergenza, informazione da fornire a tutto il personale, eventuali specifiche misure per le aree ad alto rischio di incendio e le procedure per la chiamata dei VV.F;
-) l’assistenza particolare in caso di presenza di persone con esigenze speciali in caso di incendio (persone anziane, persone disabili, donne in gravidanza, ecc);
-) che, in un sito in cui opera personale che fa capo a diversi datori di lavoro, i diversi piani di emergenza devono essere coordinati;
-) misure semplificate per la gestione dell’emergenza: per gli esercizi aperti al pubblico dove sono occupati meno di 10 lavoratori e con presenza contemporanea di più di 50 persone, le misure di emergenza possono essere costituite dalla planimetria indicante le vie di esodo, i presidi di sicurezza antincendio, gli allarmi, gli interruttori e dalle indicazioni schematiche delle modalità di gestione dell’emergenza stessa.

Designazione degli addetti al servizio antincendio
In relazione all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio, adottate per ogni specifico sito sia con riferimento all’attività ordinaria di esercizio che in caso di emergenza, il datore di lavoro deve designare:
-) i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati “addetti al servizio antincendio” (8);
-) sé stesso, nel caso di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dal rischio d’incendio, ai sensi del testo unico sicurezza (9).

L’obbligo di designazione degli “addetti al servizio antincendio” e le connesse disposizioni, di seguito sintetizzate, relative alla formazione ed aggiornamento di tali addetti si applicano anche per:
-) i cantieri temporanei o mobili (3);
-) le aziende rientranti nelle disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti (4).

Formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

I contenuti e la durata della formazione degli “addetti al servizio antincendio” (10) sono differenziati sulla base di 3 livelli di rischio:
-) attività di livello 3 (11): rimane invariata l’individuazione delle attività già ricomprese nella classificazione di “rischio di incendio elevato” di cui al decreto 10 marzo 1998, salvo l’inserimento delle seguenti nuove attività aggiuntive:

*) le stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
*) gli interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
*) gli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti (12) e le operazioni di trattamento degli stessi (13);

-) attività di livello 2: rimane invariata l’individuazione delle attività già ricomprese nella classificazione di “rischio di incendio medio” di cui al decreto 10 marzo 1998 e cioè tutte le attività soggette a prevenzione incendi (5) non ricomprese nel precedente livello 3 ed i cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
-) attività di livello 1: rimane invariata l’individuazione delle attività già classificate a “rischio di incendio basso” di cui al decreto 10 marzo 1998 e cioè tutte le attività non ricomprese nei precedenti livelli 2 e 3.

corsi di formazione mantengono la durata già prevista di
-) 16 ore (compresa la verifica di apprendimento) per il livello di rischio 3 (ex rischio elevato);
-) 8 ore (compresa la verifica di apprendimento) per il livello di rischio 2 (ex rischio medio);
-) 4 ore (compresa la verifica di apprendimento) per il livello di rischio 1 (ex rischio basso);

ma vengono aggiornati e rivisti i programmi ed i contenuti della formazione secondo quanto previsto dall’allegato III.

Viene inoltre sancito un obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione degli addetti antincendio la cui durata è di:
-) 2 ore per il livello di rischio 1, con la sola parte pratica;
-) 5 ore (compresa la verifica di apprendimento) per il livello di rischio 2;
-) 8 ore (compresa la verifica di apprendimento) per il livello di rischio 3.

I corsi di formazione e di aggiornamento possono essere tenuti:
-) dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
-) da soggetti pubblici e privati che devono avvalersi di docenti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di esperienza (almeno 90 ore come docenti antincendio, cessato servizio dal Corpo nazionale dei VV.F) o di formazione (specifico corso tenuto dal Corpo nazionale dei VV.F con esame finale), con obbligo di aggiornamento quinquennale (14); i formatori che, alla data di entrata in vigore del decreto (5 ottobre 2022) abbiano una documentata esperienza in materia teorica antincendio di almeno 5 anni, con un minimo di 400 ore di docenza all’anno, sono qualificati a svolgere le docenze per i corsi di formazione e di aggiornamento degli “addetti antincendio”.

Validità dei corsi di formazione programmati secondo le precedenti disposizioni normative e disposizioni relative all’aggiornamento degli addetti al servizio antincendio
Il decreto 2 settembre 2021 dispone che:
-) i corsi programmati con i contenuti previsti dal decreto 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro 4 aprile 2023 (17);
-) il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o di aggiornamento. Nel caso in cui, alla data del 4 ottobre 2022 siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o di aggiornamento, gli addetti antincendio dovranno frequentare un corso di aggiornamento secondo il livello di rischio ed i conseguenti contenuti previsti nell’allegato III, entro il 4 ottobre 2023.